Art. 2.

      1. I soggetti stomizzati sono coloro ai quali, a seguito di un intervento chirurgico, è stato attuato un collegamento, provvisorio o permanente, tra cavità interne del corpo e l'esterno, attraverso la realizzazione di un neostoma cutaneo. A seconda dell'organo cavo interessato alla stomizzazione, si distinguono:

          a) i soggetti portatori di urostomia ovvero nefrostomia, ureterostomia o cistostomia;

          b) i soggetti portatori di stomia intestinale, ovvero ileostomia o colostomia;

          c) i soggetti portatori di gastrostomia o digiunostomia a scopo nutrizionale;

          d) i soggetti portatori di esofagostomia;

          e) i soggetti portatori di tracheostomia.

      2. Si definiscono incontinenti i soggetti nati con atresie ano-rettali, ovvero malformazioni congenite che danno luogo ad incontinenza urinaria e fecale, nonché soggetti adulti che, per patologia flogistica, traumatica, degenerativa o neoplastica, divengono incontinenti alle urine o alle feci.
      3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono ammessi ai benefìci previsti dalla presente legge.

 

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